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Domande comuni sul Rimborso
Secondo il primissimo Decreto Legge – il D.P.R. n. 277 del 2000 – che diede forma all’Agevolazione, il diritto al rimborso spetta sia a tutte le attività in possesso di licenza trasporto merci in conto proprio, sia a tutte quelle in possesso di licenza trasporto merci per conto terzi.
Il fatto che l’agevolazione venga anche comunemente chiamata “Agevolazione autotrasportatori” è certamente fuorviante e possiamo ben capire i dubbi che può essa suscitare.
Tuttavia l’unico requisito per accedere al rimborso non è il tipo di licenza trasporto merci che possiedi, ma la massa complessiva a pieno carico dell’autocarro – o autocarri – che utilizzi.
Se l’installazione del FAP è avvenuta su una motorizzazione Euro 2 o inferiore, secondo disposizione dell’Agenzia delle Dogane, questa purtroppo non permette, ai fini del rimborso, la classificazione in categorie superiori, poiché, seppur riducendo notevolmente le emissioni inquinanti, non soddisfano gli altri requisiti richiesti, quali ad esempio i sistemi di sicurezza.
Se invece il sistema FAP è stato installato su motorizzazioni Euro 3 o superiori, questo non comporta alcun tipo di limitazione.
A partire dal 1° gennaio 2016 hanno diritto al rimborso gli autocarri usciti dalla fabbrica d’origine con motorizzazione di Categoria Euro 3 o superiori.
Con la circolare 28154/RU del 7 marzo 2016 sono infatti stati esclusi i mezzi di categoria Euro 2 e inferiori.
Ti ricordiamo inoltre che, da disposizioni dell’Agenzia delle Dogane, l’installazione del filtro antiparticolato(FAP) sui mezzi di categoria inferiore, non permette, ai fini del rimborso, la classificazione in categorie superiori, poiché, seppur riducendo notevolmente le emissioni inquinanti, non soddisfano gli altri requisiti richiesti, quali ad esempio i sistemi di sicurezza.
E’ previsto infatti che i mezzi utilizzati possano essere di Proprietà (tipo A), in Leasing (tipo B) e/o a Noleggio (tipo C).
L’unica cosa da fare è indicare durante la compilazione dell’istanza il titolo di possesso del mezzo (in questo caso C) e allegare all’istanza presentata una copia della carta di circolazione con rispettivo contratto di nolo firmato da entrambe le parti.
Certamente.
Secondo il primissimo Decreto Legge – il D.P.R. n. 277/2000 – che diede forma all’Agevolazione, il diritto al rimborso spetta anche a tutte le attività in possesso di licenza trasporto merci in conto proprio.
Il fatto che l’agevolazione venga anche comunemente chiamata “Agevolazione autotrasportatori” è certamente fuorviante e possiamo ben capire i dubbi che può essa suscitare.
Tuttavia l’unico requisito per accedere al rimborso non è il tipo di licenza trasporto merci che possiedi, ma la massa complessiva a pieno carico dell’autocarro – o autocarri – che utilizzi.
Non vi è alcuna una restrizione in tal senso, dunque il diritto al rimborso spetta semplicemente a tutte le aziende.
Per essere più specifici, spetta a tutte quelle attività merceologiche che per svolgere la propria attività utilizzano autocarri.
Provando dunque a riepilogare le attività in 2 macro-gruppi (attività commerciali in genere e autotrasporto) troviamo:
Attività commerciali come:
Spurghi e pulizia strade
Traslochi / Sgomberi
Raccolta rifiuti
Edilizia e scavi
Macero carta
Discariche / Rottamai
Logistica
Organizzazione eventi
Imballaggi
Ponteggi
+ tutte quelle attività che trasportano la propria merce
Autotrasporto
Trasporto merce
Trasporto auto
Trasporto cemento
Trasporto animali vivi
Trasporto inerti
Trasporto legname
Trasporto rifiuti
Trasporto eccezionali
Trasporto agricolo
Trasporto mangimi
Trasporto combustibile
Purtroppo no, gli autocarri di 35 q.li non sono ammessi. Questo perché il “minimo tonnellaggio” per accedere al rimborso è fissato ad almeno 75 q.li.
Per essere più precisi, le circolari che trimestralmente vengono pubblicate, ribadiscono che è possibile chiedere a rimborso l’accisa sul carburante consumato dagli autocarri “adibiti al trasporto di cose” che abbiamo una “massa complessiva a pieno carico almeno pari o superiore a 7,5 tonnellate”.
Certamente. Questo perché ai sensi dell’ Art.14 del T.U.A. (Testo Unico sulle Accise) è previsto che si possa fare domanda di rimborso, per qualsiasi tipo di credito nei confronti dello Stato, entro 2 anni dalla nascita del diritto: solo trascorso tale termine il credito viene perduto.
Ciò vale a dire che, nel nostro caso, è possibile presentare tutte le istanze di rimborso relative al gasolio consumato nei 2 anni precedenti, andando così a recuperare il credito arretrato di cui si ha diritto.
Purtroppo no. Hanno infatti diritto al rimborso solamente gli autocarri “adibiti al trasporto di cose ad uso proprio o per conto di terzi”.
Sono quindi esclusi mezzi come ad esempio autospazzatrici, autospazzaneve, autocarri-attrezzi, autocarri-gru, autocarri adibiti al soccorso stradale, etc.
Per fortuna no, o meglio..non più! Fino al 2012 infatti – prima dell’entrata in vigore della Circolare n. 45963/2012 dell’Agenzia delle Dogane – i litri da inserire nella dichiarazione erano effettivamente quelli “consumati” dai mezzi nel trimestre di riferimento.
Con la pubblicazione della nuova circolare, però, la questione è cambiata e a far fede ora non sono più i litri consumati, ma il totale di litri di gasolio “acquistati” nel trimestre. Quindi le accise si recuperano non più sul consumato, ma sull’acquistato.
Tale cambiamento è stato dettato dal fatto che, qualora ci si trovasse nella situazione in cui si acquistano ad es. 5.000 litri di gasolio al 31 di marzo, questi non potrebbero essere in alcun modo consumati tutti entro la fine del trimestre (quindi entro fine giornata), ma verrebbero consumati man mano durante il mese di aprile, quindi durante il trimestre successivo.
Di conseguenza questo comportava che si perdeva la possibilità di recuperare l’accisa per tutti quei litri che rimanevano in cisterna in attesa di esser consumati nel trimestre successivo.
Le nuove disposizioni della Circolare n. 45963/2012 dell’Agenzia delle Dogane, invece, prevedono appunto la distribuzione dei litri acquistati – e non ancora consumati – sui mezzi aziendali a gasolio, stimandone i consumi futuri sulla base dei consumi storici.
Quindi, come avrai potuto immaginare, segnare i consumi dal 2012 è diventato relativo; il sistema adottato dunque è quello della stima dei consumi sulla base dei consumi medi (km/litro) degli autocarri che verrà moltiplicato per i km percorsi nel trimestre ed è un’operazione da noi svolta sulla base dell’esperienza acquisita.
Il “minimo tonnellaggio” per accedere al rimborso è fissato ad almeno 7,5 t.
Per essere più precisi, le circolari che trimestralmente vengono pubblicate, ribadiscono che è possibile chiedere a rimborso l’accisa sul carburante consumato dagli autocarri “adibiti al trasporto di cose” che abbiamo una “massa complessiva a pieno carico almeno pari o superiore a 7,5 tonnellate”.
Il rimborso può essere erogato in 2 differenti modalità che sta a te scegliere nel momento in cui avviamo la pratica:
La prima – la più semplice, veloce e maggiormente utilizzata – è quella della compensazione in F24. Scegliendo questa modalità, l’importo chiesto a rimborso (es. 3.000€) sarà utilizzabile come credito nei confronti dello Stato per effettuare i pagamenti periodici al 16 del mese come INAIL, IRPEF, INPS etc, utilizzando il codice tributo 6740.
L’operazione viene effettuata inserendo l’esatto importo nella colonna “crediti” ed è una procedura solitamente svolta dal commercialista – o chi per esso.
La seconda modalità invece prevede un bonifico bancario direttamente sul tuo conto corrente aziendale. Ciò significa che, scegliendo questa modalità, la Tesoreria di Stato provvederà ad effettuare un vero e proprio bonifico bancario sul conto corrente aziendale, pari all’entità del rimborso.
È tuttavia il metodo meno utilizzato per via dei lunghi tempi di attesa (dai 4 ai 12 mesi); è necessario cioè attendere che la sede centrale di Roma provveda a stanziare i fondi prima di ricevere il bonifico.
E’ una soluzione, questa, utilizzata solitamente da quelle aziende cui, per esempio, l’entità dei rimborsi risulta maggiore delle imposte da versare (es. sola attività con l’estero) e dove dunque la compensazione in F24 diverrebbe praticamente impraticabile.
Dipende da quale modalità di erogazione di rimborso si è scelto, cioè se in Compensazione o Bonifico bancario.
Se si decide per la modalità in compensazione, vige il principio del silenzio-assenso, per cui basterà attendere 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso per poter utilizzare il credito maturato al primo 16 del mese utile.
Può accadere però anche che – e accade per molte province come, tanto per citarne alcune, Firenze, Torino e Sassari – una volta presentata l’istanza, l’Ufficio delle Dogane invii dopo 2/3 settimane una lettera di “riconoscimento del credito” all’azienda.
Ciò significa che da quel momento il credito maturato può essere utilizzato, senza il bisogno di attendere i 60 giorni.
Se invece si sceglie la modalità del bonifico bancario le tempistiche si allungano poiché è necessario attendere che la sede centrale di Roma provveda a stanziare i fondi prima di ricevere il bonifico.
E’ una soluzione, questa, utilizzata solitamente da quelle aziende cui, per esempio, l’entità dei rimborsi risulta maggiore delle imposte da versare (es. sola attività con l’estero) e dove dunque la compensazione in F24 diverrebbe praticamente impraticabile.
Il calcolo di per sé è davvero molto semplice. Il rimborso riconosciuto dall’Agenzia delle Dogane, infatti, è pari a 0,214 € per ogni litro di gasolio consumato dagli autocarri aventi diritto – che ricordiamo essere quelli con massa complessiva pari o superiori a 7,5 t.
Se per i tuoi autocarri, per esempio, consumi 50.000 litri di gasolio ogni anno, il rimborso sarà pari a 0,214 x 50.000 = 10.700 €.
La normativa che da fondamento al beneficio – e a cui tutt’oggi si fa riferimento – è il D.P.R. n. 277/2000.
Per quanto i principi cardine nel corso degli anni siano rimasti pressoché invariati (Es. i diritti al rimborso, a quale ente nazionale si presenta la domanda di rimborso, etc.), essa è stata soggetta a numerose modifiche attraverso numerose circolari e chiarificazioni (Es. modifiche a categorie Euro, servizio telematico, importi rimborsabili, scadenze periodiche, etc).
Il codice tributo da utilizzare per usufruire in compensazione del credito maturato è il 6740.
Le disposizione dell’Agenzia delle Dogane prevedono che sulla dichiarazione presentata vengano citate le fatture d’acquisto di gasolio.
Da ciò ne consegue che il possesso delle sole schede carburante non siano sufficienti ad attestarne l’acquisto e che, dunque, esse debbano essere confortate dalle corrispondenti fatture con il riporto delle targhe e relativi rifornimenti effettuati.
Se utilizzi le scheda carburante, sarà sufficiente quindi chiedere al gestore del distributore stradale di riportare sulla fattura mensile la targa dei veicoli che hanno fatto rifornimento, i litri riforniti e il corrispettivo in euro.
Certamente. Moltissime aziende adottano questa soluzione sia per motivi economici che per comodità.
Proprio per questo nella dichiarazione da presentare vi è un quadro specifico dedicato (il quadro B) dove inserire i dati relativi all’acquisto di gasolio autotrazione scaricati nella cisterna.
L’importante è che sulla fattura d’acquisto vi sia indicato, per ogni rifornimento, il numero di targa dell’autocarro corrispondente.
Questo perché chiaramente l’Ufficio che andrà poi a verificarne la regolarità, deve aver modo di constatare che i litri chiesti a rimborso siano effettivamente dell’autocarro X o Y.
Ci è capitato, tuttavia, che spesso i distributori – se non su richiesta – non riportino sulle fatture le targhe, ma solamente il totale. In questo caso non vi sono particolari problemi, basterà infatti semplicemente chiedere al gestore del distributore di aggiungere le targhe corrispettive sulle fatture e farsele rimandare.
Tale modifica è effettuabile anche manualmente, purché vi siano apposti timbro e firma del gestore.
Questa è la situazione più completa per quanto riguarda i rifornimenti e quella in cui si trovano la maggior parte delle aziende.
Succede di frequente infatti che – per esempio – aziende come quelle di trasporti riforniscano i propri mezzi dalla propria cisterna prima di un viaggio e che tali mezzi, stando fuori, riforniscano poi presso i distributori stradali.
Di fatto non vi è alcun problema, anzi la dichiarazione presenta delle sezioni apposite dove inserire questi dati.
L’unica cosa da tenere presente è che sulle fatture d’acquisto emesse dai gestori dei distributori stradali vi sia indicato, per ogni rifornimento, il numero di targa dell’autocarro corrispondente.
Questo perché chiaramente l’Ufficio che andrà poi a verificarne la regolarità, deve aver modo di constatare che i litri chiesti a rimborso siano effettivamente dell’autocarro X o Y.
Ci è capitato, tuttavia, che spesso i distributori – se non su richiesta – non riportino sulle fatture le targhe, ma solamente il totale. In questo caso non vi sono particolari problemi, basterà infatti semplicemente chiedere al gestore del distributore di aggiungere le targhe corrispettive sulle fatture e farsele rimandare.
Tale modifica è effettuabile anche manualmente, purché vi siano apposti timbro e firma del gestore.
Si, c’è una scadenza per utilizzare il credito, ma non temere..le scadenze sono molto protratte nel tempo.
Nello specifico la scadenza per compensare il credito in F24 è fissata al 31 dicembre dell’anno successivo alla data di presentazione d’istanza.
Facciamo un esempio: presentiamo in data 24 marzo 2017 l’istanza e scopri a gennaio 2018 che per qualche motivo il tuo commercialista – o chi per esso – si è dimenticato di compensare il credito. Cosa succede? Hai perso il credito? No, non temere.
Come dicevo prima, avrai tempo fino al 31 dicembre dell’anno successivo alla presentazione, quindi avrai tempo fino al 31 dicembre 2018!
Ma non solo! Se, sempre ipotizzando, scopri che, ne nel 2017 ne in tutto il 2018 è mai stato compensato il credito o è stato solo parzialmente compensato, hai tempo fino al 30 giugno 2019 per chiedere all’Agenzia delle Dogane che ti venga fatto un bonifico bancario pari all’importo del credito non ancora compensato.
In tal caso, anche di tutta la prassi per la richiesta di bonifico bancario, potremmo occuparcene noi senza spese aggiuntive.
Assolutamente no. Non vi è alcuna restrizione inerente ai chilometri percorsi.
L’unica restrizione per accedere al rimborso è la massa complessiva a pieno carico dell’autocarro che è fissata ad almeno 7,5 t.
Semplicemente se cammini poco, succederà che di conseguenza consumerai anche poco; quindi il rimborso, essendo pari a 0,214 € per ogni litro di gasolio, non sarà di un importo cospicuo.
La procedura di per sé non è complessa, l’importante è attenersi alle disposizioni dell’Agenzia delle Dogane.
Innanzitutto bisogna prima capire se l’azienda rifornisce i propri mezzi da distributore pubblico stradale o da distributore privato (grazie alla cisterna in azienda); questo perché a seconda della situazione in cui si trova l’azienda, cambiano i dati necessari richiesti.
Dopodiché si passa all’acquisizione degli altri dati richiesti dall’Ufficio e che serviranno per la compilazione dell’istanza – quali ad esempio copia delle carte di circolazione dei mezzi, copia licenza trasporto merci, copia fatture d’acquisto gasolio etc.
Una volta acquisiti tutti i dati necessari, si procede col compilare l’istanza di rimborso andando ad inserire i dati aziendali, la modalità di fruizione del credito, i dati relativi ai mezzi con rispettivi litri consumati e km percorsi, eventualmente i dati relativi alla cisterna, al totale di litri acquistati e inserendo gli altri mezzi di proprietà dell’azienda che rifornisce dalla cisterna.
Infine bisogna poi trasmettere la dichiarazione completata per via telematica – o portarla di persona a mano in versione cartacea – all’Ufficio competente dell’azienda richiedente.
Le tempistiche per ricevere il bonifico bancario purtroppo sono solitamente abbastanza lunghe e variano dai 4 ai 12 mesi dalla data di presentazione dell’istanza.
Questo è dovuto al fatto che è necessario attendere che la sede centrale di Roma provveda a stanziare i fondi prima che venga effettuato il bonifico sul conto corrente aziendale.
Il nostro Metodo di lavoro
E’ molto semplice:
entro 4 ore lavorative dall’invio del tuo messaggio tramite il form di contatto, ti ricontatteremo via e-mail per rispondere alle tue richieste d’informazione.*
Se invece vuoi adottare un approccio più rapido, diretto e personale, evitando la compilazione del form di contatto, saremo ben lieti di parlare al telefono direttamente con te chiamandoci al n. 3493958848.
Comunque sia il tuo approccio, le seguenti sono le fasi che si susseguiranno:
● Insieme faremo un’analisi di fattibilità gratuita dove verificheremo se vi sono tutti i requisiti per partire, chiariremo ogni qualsiasi tipo di dubbio o domanda e ti illustreremo i documenti necessari per permetterci di avviare la pratica.
● Al termine della consulenza avrai già una stima indicativa sull’importo del rimborso che otterrai e ti sarà inviata un’e-mail riepilogativa avente per oggetto l’elenco della documentazione che ci è necessaria per l’avvio.
● Non appena avrai deciso se avviare o meno la nostra collaborazione professionale, sarà tua premura comunicarcelo e da quel momento attenderemo che ci invierai quanto richiesto nell’e-mail riepilogativa e rimarremo disponibili per qualsiasi necessità o supporto.
● Nel frattempo noi ci dedicheremo all’acquisizione delle credenziali d’accesso al Sistema Telematico Dogane E.D.I. per permetterci di effettuare la trasmissione per via telematica.
● Una volta che ci avrai inviato la documentazione necessaria, ci metteremo al lavoro per riordinare e rielaborare i dati ricevuti secondo quanto previsto dalle disposizioni dell’Agenzia delle Dogane.
● Compileremo l’istanza con i dati ottenuti.
● Creeremo il file Interchange, lo trasmetteremo all’Ufficio delle Dogane della tua provincia e salveremo la ricevuta rilasciata che sarà nostra premura inviarti.
● Solo allora, insieme alla ricevuta di avvenuta ricezione e alla dichiarazione presentata, ti sarà inviata la prima fattura d’acconto pari al 50% delle nostre competenze.
● La seconda fattura, a saldo e pari al rimanente 50% delle nostre competenze, sarà emessa non prima di quando potrai effettivamente usufruire del credito maturato – vale a dire trascorsi 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza (principio del silenzio-assenso), oppure alla ricezione della lettera di riconoscimento del credito che ti può essere inviata dall’Ufficio della Dogane (tempo 2/3 settimane).
*Se vuoi che la nostra risposta avvenga per telefono ricordati di scrivere il tuo numero nel messaggio (per quanto siamo noi in primis a preferire un confronto telefonico, capiamo bene che non tutti sono disposti a lasciare il loro n. di telefono e per questo motivo abbiamo lasciato la decisione a te in base alle tue preferenze colloquiali).
L’unica cosa di cui abbiamo bisogno è parlare con te o, nel caso ci sia una figura di riferimento all’interno della tua azienda, parlare con lei.
Nella nostra chiacchierata ti illustreremo quanto descritto nella domanda precedente.
Ai fini del nostro lavoro, infine, incontrarsi non è strettamente necessario. Lavoriamo infatti con tutta l’Italia utilizzando telefono, skype ed e-mail.
Tuttavia, se l’esigenza lo richiede o hai tu questa preferenza, saremo ben lieti di venire a trovarti presso la tua sede e conoscerci di persona.
Dipende da quale modalità di erogazione di rimborso si è scelto, cioè se in Compensazione o Bonifico bancario.
Se si decide per la modalità in compensazione, vige il principio del silenzio-assenso, per cui basterà attendere 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso per poter utilizzare il credito maturato al primo giorno 16 del mese utile.
Può accadere però anche che – e accade per molte province come, tanto per citarne alcune, Firenze, Torino e Sassari – una volta presentata l’istanza, l’Ufficio delle Dogane invii dopo 2/3 settimane una lettera di “riconoscimento del credito” all’azienda.
Ciò significa che da quel momento il credito maturato può essere utilizzato, senza il bisogno di attendere i 60 giorni.
Se invece si sceglie la modalità del bonifico bancario le tempistiche si allungano poiché è necessario attendere che la sede centrale di Roma provveda a stanziare i fondi prima di ricevere il bonifico.
E’ una soluzione, questa, utilizzata solitamente da quelle aziende cui, per esempio, l’entità dei rimborsi risulta maggiore delle imposte da versare (es. sola attività con l’estero) e dove dunque la compensazione in F24 diverrebbe praticamente impraticabile.
Certo che è possibile e purtroppo succede a chi prova a cimentarsi nel complesso iter della richiesta di rimborso senza le dovute conoscenze del settore accise.
Sembra essere un’affermazione dura è vero, purtroppo però il settore è sin dal 2000 in costante evoluzione e di difficile interpretazione. Quel che succede è che spesso acquisita oggi una nozione, nell’arco di 2 mesi può divenire già obsoleta per via della pubblicazione di un aggiornamento legislativo che va a far perdere valenza a quella precedente.
Di fatto, quindi, il nostro lavoro è applicare le normative vigenti affinché tu possa ottenere i rimborsi qualora ne abbia diritto; se durante l’analisi di fattibilità gratuita affrontata insieme dovesse infatti emergere che non ci sono le condizioni tali per avviare il procedimento, sarà nostro interesse constatarlo e purtroppo salutarci, facendo della nostra chiacchierata una bella occasione per esserci conosciuti.
Sconti e condizioni
Il costo per il nostro servizio completo non ha per te alcun costo. No tranquillo, non facciamo beneficenza. Semplicemente il compenso è commisurato al risultato e corrisponde ad una piccola percentuale del rimborso che ottieni.
Niente costi fissi, niente canoni mensili o abbonamenti, ma un servizio che viene retribuito grazie ai rimborsi ottenuti e che è sempre proporzionato ai tuoi consumi e alla tua mole di lavoro.
Se stai leggendo queste parole, sei per natura un cliente proveniente dall’online. In quanto tale ti sarà applicato uno sconto del 20% su tutte le pratiche correnti e future.
Perché questo sconto? Perché abbiamo deciso di reinvestire il risparmio derivato dalla mancanza dei costi di rappresentanza, in ulteriore soddisfazione per i nostri nuovi clienti provenienti dall’online.
Innanzitutto il nostro servizio non avrà per te alcun costo iniziale, ma il pagamento sarà diviso in 2 tranches e quindi riceverai 2 fatture in due momenti distinti:
La prima fattura, pari al 50% delle nostre competenze, sarà emessa solo nel momento in cui avremo terminato l’intero lavoro, la dichiarazione sarà stata trasmessa e avremo in mano la ricevuta dell’Ufficio delle Dogane dell’avvenuta trasmissione e ricezione.
Tale ricevuta ti sarà inviata come controprova insieme alla 1^ fattura.
La seconda fattura, a saldo e pari al rimanente 50% delle nostre competenze, sarà emessa non prima di quando potrai effettivamente usufruire del credito maturato.
Ciò vale a dire che verrà emessa trascorsi 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza (giorni che, secondo il principio del silenzio-assenso, devono trascorrere prima di poter utilizzare il credito), oppure nel momento in cui riceverai la lettera di riconoscimento del credito.
Tale lettera ti può essere inviata dall’Ufficio della Dogane (tempo 2/3 settimane) e una volta ricevuta potrai utilizzare il credito da quel giorno senza aspettare che trascorrano i 60 giorni; tuttavia non tutti gli Uffici spediscono tale lettera all’azienda richiedente e c’è quindi spesso bisogno di attendere i 60 giorni.
La nostra garanzia risiede nella nostra formula de “Se non guadagni tu, non guadagniamo neanche noi”, il che vuol dire che se non ottieni alcun rimborso tu, non ci sarà alcuna percentuale sul rimborso da applicare per noi.
Tuttavia la garanzia più grande per te è il risultato garantito dalla legge, poiché, di fatto, il nostro lavoro è applicare le normative vigenti affinché tu possa ottenere i rimborsi qualora ne abbia diritto;
se durante l’analisi di fattibilità gratuita affrontata insieme dovesse infatti emergere che non ci sono le condizioni tali per avviare il procedimento, sarà nostro interesse constatarlo.
Assolutamente no. Il nostro servizio non prevede alcun abbonamento o tipo di canone, il costo risiede unicamente nella percentuale che applichiamo sul rimborso che otterrai trimestralmente.
Dunque tutta l’assistenza è garantita 365 giorni l’anno ed è compresa nel prezzo.
Certo che si, ma solo a patto che noi possiamo relazionarci con il cliente finale: il settore accise è complesso e la documentazione necessaria – soprattutto all’avvio – richiede assistenza diretta costante.
Evitare l’interposizione è per noi e per il cliente finale di fondamentale importanza per non complicare il lavoro di entrambi.
La commissione riconosciuta è del 20% sulle nostre competenze e viene riconosciuta al momento del pagamento della fattura a saldo.
Lavoriamo insieme! Come iniziare?
● Innanzitutto compila il modulo di contatto per metterti in contatto con noi oppure, se preferisci un contatto più personale, chiamaci direttamente al 3493958848.
● Insieme faremo un’analisi di fattibilità gratuita di 30 minuti dove verificheremo se vi sono tutti i requisiti per partire, chiariremo ogni qualsiasi tipo di dubbio o domanda e ti illustreremo i documenti necessari per permetterci di avviare la pratica.
● Alla fine della nostra chiacchierata avrai già una stima indicativa sull’importo del rimborso che otterrai e ti sarà inviata un’e-mail riepilogativa avente per oggetto l’elenco della documentazione che ci è necessaria per l’avvio.
● Dal quel momento attenderemo che ci invierai quanto richiesto e rimarremo disponibili per qualsiasi necessità o supporto.
● Nel frattempo noi ci dedicheremo all’acquisizione delle credenziali d’accesso al Sistema Telematico Dogane E.D.I. per permetterci di effettuare la trasmissione per via telematica.
● Una volta che ci avrai inviato la documentazione necessaria, ci metteremo al lavoro per riordinare e rielaborare i dati ricevuti secondo quanto previsto dalle disposizioni dell’Agenzia delle Dogane.
● Compileremo l’istanza con i dati ottenuti.
● Creeremo il file Interchange, lo trasmetteremo all’Ufficio delle Dogane della tua provincia e salveremo la ricevuta rilasciata che sarà nostra premura inviarti.
● Solo allora, insieme alla ricevuta di avvenuta ricezione e alla dichiarazione presentata, ti sarà inviata la prima fattura pari al 50% dell’importo chiesto a rimborso.
● La seconda fattura, a saldo e pari al rimanente 50% dell’importo chiesto a rimborso, sarà emessa non prima di quando potrai effettivamente usufruire del credito maturato – vale a dire o trascorsi 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza (principio del silenzio-assenso), oppure alla ricezione della lettera di riconoscimento del credito inviata che ti può essere inviata dall’Ufficio della Dogane (tempo 2/3 settimane)
In genere non più di 3/5 giorni lavorativi dalla nostra prima telefonata. Ma tutto dipende da quanto tempo impiegherai tu a inviarci la documentazione necessaria.
Solo una volta che avremo tutto il necessario in mano, infatti, ci sarà possibile avviare l’analisi e la rielaborazione dei dati da inserire nella dichiarazione.
Ovviamente, durante tutta la fase di reperimento documentazione, se ne avrai bisogno sarai assistito e supportato per qualsiasi necessità.
Il Rimborso Accise Gasolio è uno dei servizi di Mazzini Accise, l’azienda specializzata nel recupero delle accise per le attività che fanno uso di Autocarri, Autobus, Macchine Operatrici e Gruppi Elettrogeni. In pratica, aiutiamo le aziende ad ottenere risparmi concreti applicando le normative vigenti riguardanti il settore accise. Maggiori informazioni su MazziniAccise.it
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