ACCISE 2° TRIMESTRE 2017

ACCISE 2° TRIMESTRE 2017

Novità, Software accise e cosa è utile sapere

  • Cerchi le novità relative all’ultima circolare per il recupero accise 2° trimestre 2017 ?
  • Stai cercando il Software accise secondo trimestre 2017 rilasciato dall’ Agenzia delle dogane?
  • O sei in cerca di informazioni chiare per capire come usufruire del rimborso accise carburanti?
Accise-2-trimestre-2017

Bene. L’obiettivo di questa pagina è dare informazioni chiare, semplici e ripulite dal linguaggio burocratico cui il settore accise è sottoposto, così da dare risposta ad ogni tua necessità e approfondire tutto ciò che è inerente ai benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2017, più comunemente chiamato e conosciuto come “Rimborso accise gasolio” o “Rimborso accise autotrasportatori”.

Novità accise 2° trimestre 2017

L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato in data 26.06.2017 la Nota Prot. n. 73833 RU del 22.06.2017 per beneficiare della riduzione delle accise sul gasolio consumato nel periodo Aprile – Maggio – Giugno 2017. La normativa riguardante le accise 2° trimestre 2017 non presenta alcuna sostanziale novità: l’importo rimborsabile rimane infatti invariato a 214,18 € ogni mille litri di gasolio acquistato, così come le attività merceologiche a cui spetta il rimborso. Vediamone alcune:

Autotrasporti

  • Trasporto merce
  • Trasporto auto
  • Trasporto cemento
  • Trasporto animali vivi
  • Trasporto inerti
  • Trasporto legname
  • Trasporto rifiuti
  • Trasporti eccezionali
  • Trasporto agricolo
  • Trasporto mangimi
  • Trasporto combustibile
  • Trasporto persone

Attività commerciali

  • Spurghi e pulizia strade
  • Traslochi / Sgomberi
  • Raccolta rifiuti
  • Edilizia e scavi
  • Macero carta
  • Discariche / Rottamai
  • Logistica
  • Organizzazione di eventi
  • Ponteggi
  • Imballaggi
  • + tutte quelle attività che trasportano la propria merce

Accise 2° trimestre 2017 : Requisiti

Anche in questo 2° trimestre 2017, ruolo essenziale lo giocano i requisiti a cui bisogna attenersi per usufruire dell’agevolazione autotrasportatori, che vengono riconfermati, non presentando alcuna variazione rispetto al trimestre precedente. Ricapitolando, quindi, il diritto al rimborso sul carburante spetta a:

  • Licenza trasporto merci in Conto proprio e/o Conto terzi – con iscrizione all’albo autotrasportatori (di cui gli esempi sopra).
  • Autocarri con massa complessiva a pieno carico pari o superiori a 7,5 tonnellate, di proprietà, in leasing e/o a noleggio.
  • Tutti gli autocarri di Categoria euro 3 o superiori. Ti ricordiamo che l’installazione del filtro antiparticolato (FAP) sui mezzi di categoria inferiore, non permette, ai fini del rimborso, la classificazione in categorie superiori, poiché, seppur riducendo notevolmente le emissioni inquinanti, non soddisfano gli altri requisiti richiesti, quali ad esempio i sistemi di sicurezza.

Tempi, modalità e scadenza Accise 2° trimestre 2017

Trascorsi 60 giorni dalla presentazione d’istanza ti sarà possibile compensare il credito con modello F24, tramite codice tributo 6740. In alternativa puoi richiedere il credito tramite bonifico bancario su conto corrente. In tal caso i tempi potrebbero però allungarsi.

L’istanza per il recupero delle accise sul gasolio per autotrazione dovrà essere presenta, possibilmente, entro il 31 luglio. Si rammenta però che, se eventualmente fossi in ritardo, potrai presentare la relativa istanza comunque entro il 30 giugno 2019 – L’art. 14 del T.U.A. (Testo Unico delle Accise) prevede infatti che si perda il diritto a tutti i crediti nei confronti dello Stato, trascorsi 24 mesi dalla loro nascita e conseguentemente anche ai relativi rimborsi.
Secondo lo stesso principio, se non l’hai ancora fatto, ad oggi si possono infatti ancora recuperare le accise sul gasolio consumato nel 2016 e nel 3° e 4° trimestre 2015.

Se non sai come fare a recuperare i rimborsi pregressi che potresti ancora ottenere, contattaci e risolveremo i tuoi dubbi.

Software accise 2° trimestre 2017

Il Software accise secondo trimestre 2017 è scaricabile dal sito:

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-2-trimestre-2017

Quello che forse Non sai

L’ obiettivo di quanto segue non è spaventare, ma renderti consapevole

L’Agenzia delle Dogane, come Ente nazionale preposto, è tenuto, tra le cose, a tutelare lo Stato da eventuali richieste illecite, passando al vaglio ogni pratica presentata con costante e dettagliata attenzione. Proprio per garantirne la tutela, le conseguenze che che vi sono tra presentare una dichiarazione così detta “illecita” e commettere un errore nella compilazione della stessa sono praticamente identiche.

Quando, dunque, gli Uffici ritengono vi siano i presupposti per definire illecita una dichiarazione?

Vediamolo:

“Si ricorda che, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico predetto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. (art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445)”

Vale a dire che tutto ciò che non è conforme al vero e non corrisponde quindi alla realtà, equivale alla presentazione di dichiarazioni false, atti falsi, indipendentemente che sia esso dovuto ad un eventuale sbaglio o ad eventuale svista (così detti “Errori commessi in buona fede” – es. inserimento targa sbagliata).

I controlli dell’Agenzia delle Dogane

Cosa controllano quindi i funzionari dell’Agenzia delle Dogane per scongiurare qualsiasi atto volto a frode?

  • Prima fase: vengono effettuati quei controlli immediati, dove si verifica che i documenti presentati risultino congrui. Verificano in primis, quindi, se stai o meno palesemente cercando di “fregarli” – passami il termine -, andando a constatare se, per esempio, tu non stia facendo domanda di rimborso per un quantitativo di gasolio superiore a quello acquistato o, altro esempio, tu abbia inserito nella dichiarazione anche veicoli per i quali non spetta il rimborso.
  • Seconda fase: appurato che, mettiamo caso, durante i controlli di prima istanza non vi sia alcuna intenzione di frode esplicita nei confronti dello Stato, purtroppo non è ancora finita: a questo punto si passa ad un controllo più approfondito, quasi “avanzato”: la ricerca di eventuali errori. Vediamone alcuni:
  1. Autorizzazioni dei pubblici uffici per la detenzione della cisterna (comunale/regionale e VF ecc).
  2. Presentazione dei corretti certificati di immatricolazione (Libretto di circolazione, foglio di via o CDP) e rispettive date di riferimento inizio possesso. Quale data hai inserito?
  3. In caso di utilizzo di 2 o più cisterne, la corretta suddivisione di Litri e Importi in € nel quadro C.
  4. In caso di rifornimento gasolio fatto al distributore stradale, verifica che le targhe di tutti i mezzi siano state riportate correttamente in fattura. In caso contrario risulterebbe aver fatto rifornimento un altro mezzo.
  5. La corretta compilazione del quadro B facendo attenzione a quali Km e a quali fatture inserisci.

ATTENZIONE

Il fatto che tu stia compensando da tempo il credito, non è necessariamente sintomo che tutto stia filando liscio.

Gli Uffici delle Dogane, infatti, vista la gran quantità di richieste di rimborso da vagliare trimestralmente, fatica a stare al passo e può succedere che accumuli pratiche, rimanendo spesso indietro. Ne consegue che, talvolta, siano indietro anche di 6 mesi, 1 anno o addirittura 2. Inoltre per legge è possibile effettuare i controlli fino a 5 anni precedenti.

Può accadere, dunque, che a turbare la tua tranquillità possa essere una lettera dell’Agenzia che, a seguito dei controlli effettuati, possa negare i rimborsi, anche se già compensati in passato.

C’è qualcosa che non ti torna?

Se ti è venuto qualche dubbio non esitare a contattarci,
saremo lieti di darti una mano e risolvere!

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